L'attuazione dei principi relativi alla tutela della salute previsti dalla Costituzione (art.32 Cost.), si è avuta solo con la riforma sanitaria del 1978 (L. 23 dicembre 1978 n.833).
La legge 833/1978 supera definitivamente il sistema assicurativo su base mutualistica. Si ha infatti lo scioglimento degli enti mutualistici (INAM; ENPAS; ecc.) e la loro confluenza nel Servizio sanitario nazionale.
Il SSN è concepito come un insieme organico e coordinato di strutture e personale che si occupa professionalmente e globalmente di salute e sanità, considerando sia l'aspetto curativo sia quello preventivo che quello riabilitativo.
Gli articoli 1 e 2 della legge 833/1978 determinano i principi e gli obiettivi del SSN.
Art.1- I principi.
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse
della collettività mediante il servizio sanitario nazionale. La tutela
della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità
e della libertà della persona umana. Il servizio sanitario nazionale
è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi
e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero
della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di
condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza
dei cittadini nei confronti del servizio. L'attuazione del servizio sanitario
nazionale compete allo Stato, alle regioni e agli altri enti locali territoriali,
garantendo la partecipazione dei cittadini. Nel servizio sanitario nazionale
è assicurato il collegamento ed il coordinamento con le attività
e con gli interventi di tutti gli altri organi, centri, istituzioni e servizi,
che svolgono nel settore sociale attività comunque incidenti sullo stato
di salute degli individui e della collettività. Le associazioni di volontariato
possono concorrere ai fini istituzionali del servizio sanitario nazionale nei
modi e nelle forme stabiliti dalla presente legge.
I principi ispiratori dell'organizzazione del SSN , quindi, sono:
- Universalità dell'utenza: tutte le persone fisiche, che risiedono nel territorio nazionale, hanno diritto all'assistenza sanitaria senza distinzione tra cittadini, stranieri o apolidi.
- Uguaglianza: l'erogazione del servizio deve avvenire secondo modalità che garantiscano uguali condizioni di accesso al servizio. Ciò comporta, come la Corte costituzionale ha più volte chiarito, che il legislatore in presenza di condizioni sociali ed economiche diverse possa adottare una normativa diversificata (applicazione del principio di uguaglianza sostanziale art.3 comma II Cost).
- Partecipazione dei cittadini/utenti: la partecipazione è intesa come controllo della funzionalità delle strutture sanitarie. Tale principio, tuttavia, è rimasto praticamente inattuato fino alla riforma degli anni '90 (L. delega 421/1992, D. lgs. 502/1992 e D. lgs. 517/1993)
- Globalità degli interventi: vi rientrano tutte le attività che incidano, anche solo indirettamente, sia sulla salute individuale che sulla salute pubblica (es. la salubrità degli ambienti di vita e di lavoro, l'igiene degli alimenti e delle bevande).
Art.2- Gli obiettivi
Il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo è assicurato mediante:
1) la formazione di una moderna coscienza sanitaria sulla base di un’adeguata educazione sanitaria del cittadino e delle comunità;
2) la prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro;
3) la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali che ne siano le cause, la fenomenologia e la durata;
4) la riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità somatica e psichica;
5) la promozione e la salvaguardia della salubrità e dell’igiene dell’ambiente naturale di vita e di lavoro;
6) l’igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi di origine animale per le implicazioni che attengono alla salute dell’uomo, nonché la prevenzione e la difesa sanitaria degli allevamenti animali ed il controllo della loro alimentazione integrata e medicata;
7) una disciplina della sperimentazione, produzione, immissione in commercio e distribuzione dei farmaci e dell’informazione scientifica sugli stessi diretta ad assicurare l’efficacia terapeutica, la non nocività e la economicità del prodotto;
8) la formazione professionale e permanente nonché l’aggiornamento scientifico culturale del personale del servizio sanitario nazionale.
Il servizio sanitario nazionale nell’ambito delle sue competenze persegue:
- il superamento degli squilibri territoriali nelle condizioni socio-sanitarie del paese;
- la sicurezza del lavoro, con la partecipazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni, per prevenire ed eliminare condizioni pregiudizievoli alla salute e per garantire nelle fabbriche e negli altri luoghi di lavoro gli strumenti ed i servizi necessari;
- le scelte responsabili e consapevoli di procreazione e la tutela della maternità e dell’infanzia, per assicurare la riduzione dei fattori di rischio connessi con la gravidanza e con il parto, le migliori condizioni di salute per la madre e la riduzione del tasso di patologia e di mortalità perinatale ed infantile;
- la promozione della salute nell’età evolutiva, garantendo l’attuazione dei servizi medico-scolastici negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, e favorendo con ogni mezzo l’integrazione dei soggetti handicappati;
- la tutela sanitaria delle attività sportive;
- la tutela della salute degli anziani, anche al fine di prevenire e di rimuovere le condizioni che possono concorrere alla loro emarginazione;
- la tutela della salute mentale privilegiando il momento preventivo e inserendo i servizi psichiatrici nei servizi sanitari generali in modo da eliminare ogni forma di discriminazione e di segregazione pur nella specificità delle misure terapeutiche, e da favorire il recupero ed il reinserimento sociale dei disturbati psichici;
[h la identificazione e la eliminazione delle cause degli inquinamenti dell’atmosfera, delle acque e del suolo].
Quest'ultima disposizione (punto h) è stato abrogata con D. P. R. 5 giugno 1993, n.177. in seguito al referendum del 18-19 aprile 1993.
Gli strumenti
Lo strumento per raggiungere gli obiettivi stabiliti nella L. n.833/1978 è la programmazione sanitaria a livello nazionale con il Piano sanitario nazionale e a livello locale con il Piano sanitario regionale.
Il Piano sanitario nazionale (art. 53 L.n.833/1978) ha durata triennale ed è di competenza del Governo centrale.
In conformità alle disponibilità di risorse previste
nell'ambito della programmazione socioeconomica nazionale stabilisce:
- le linee generali di indirizzo e le modalità di svolgimento delle attività istituzionali del SSN
- gli obiettivi da realizzare nel triennio
- i livelli uniformi di assistenza sanitaria da garantire a tutti i cittadini
- l’importo del Fondo Sanitario Regionale da iscrivere annualmente nel bilancio dello Stato.
- gli indirizzi ai quali devono riferirsi gli organi di gestione delle UUSSLL
- l’importo delle quote da iscrivere a bilancio per ogni anno del triennio.
USL
La legge 833/1978 istituisce le Unità sanitarie locali (USL) per gestire il servizio sanitario su tutto il territorio nazionale e garantire, in tal modo, la tutela della salute uniformemente.
L'art. 10 definisce l'USL come "il complesso dei presidi, degli uffici e dei servizi dei comuni, singoli o associati, e delle comunità montane i quali in un ambito territoriale determinato assolvono ai compiti del servizio sanitario nazionale".
L'art.14 fissa, invece, l'ambito territoriale e le funzioni delle Unità sanitarie locali.
L'art.14 fissa, invece, l'ambito territoriale e le funzioni delle Unità sanitarie locali.
Art.14
"L'ambito territoriale di attivita' di ciascuna unita' sanitaria
locale e' delimitato in base a gruppi di popolazione di regola
compresi tra 50.000 e 200.000 abitanti, tenuto conto delle
caratteristiche geomorfologiche e socio-economiche della zona.
Nel caso di aree a popolazione particolarmente concentrata o sparsa
e anche al fine di consentire la coincidenza con un territorio
comunale adeguato, sono consentiti limiti piu' elevati o, in casi
particolari, piu' ristretti.
Nell'ambito delle proprie competenze, l'unita' sanitaria locale
provvede in particolare:
a) all'educazione sanitaria;
b) all'igiene dell'ambiente;
c) alla prevenzione individuale e collettiva delle malattie
fisiche e psichiche;
d) alla protezione sanitaria materno-infantile, all'assistenza
pediatrica e alla tutela del diritto alla procreazione cosciente e
responsabile;
e) all'igiene e medicina scolastica negli istituti di istruzione
pubblica e privata di ogni ordine e grado;
f) all'igiene e medicina del lavoro, nonche' alla prevenzione
degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
g) alla medicina dello sport e alla tutela sanitaria delle
attivita' sportive;
h) all'assistenza medico-generica e infermieristica, domiciliare
e ambulatoriale;
i) all'assistenza medico-specialistica e infermieristica,
ambulatoriale e domiciliare, per le malattie fisiche e psichiche;
l) all'assistenza ospedaliera per le malattie fisiche e
psichiche;
m) alla riabilitazione;
n) all'assistenza farmaceutica e alla vigilanza sulle farmacie;
o) all'igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e
commercio degli alimenti e delle bevande;
p) alla profilassi e alla polizia veterinaria; alla ispezione e
alla vigilanza veterinaria sugli animali destinati ad alimentazione
umana, sugli impianti di macellazione e di trasformazione, sugli
alimenti di origine animale, sull'alimentazione zootecnica e sulle
malattie trasmissibili dagli animali all'uomo, sulla riproduzione,
allevamento e sanita' animale, sui farmaci di uso veterinario;
q) agli accertamenti, alle certificazioni ed a ogni altra
prestazione medico-legale spettanti al servizio sanitario nazionale,
con esclusione di quelle relative ai servizi di cui alla lettera z)
dell'articolo 6."
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