Impianti medici

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Le professioni sanitarie nella legge delega n.3/2018

Numerose sono le innovazioni introdotte sulle professioni sanitarie dalla c.d. legge Lorenzin, innovazioni attese oltretutto da molto tempo.   
L'art.4 riforma gli ordini delle professioni sanitarie che divengono enti pubblici non economici che agiscono come organi sussidiari dello Stato "al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale" (lettera a art.4). 
I Collegi delle professioni sanitarie divengono Ordini e si aggiungono a quelli già esistenti dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti. Sono pertanto istituiti gli ordini dei biologi, delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica, dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. L'ambito territoriale dei nuovi ordini è quello provinciale (la legge parla di "circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012").
L'articolo istituisce l'area delle professioni sociosanitarie ed individua il percorso procedurale necessario per l'individuazione di nuovi profili professionali. Nella nuova area professionale vengono poi ricompresi i preesistenti profili professionali di operatore sociosanitario e le professioni di assistente sociale, di sociologo e di educatore professionale
L'art.6 modifica la procedura per l'individuazione e l'istituzione di nuove professioni sanitarie che non trovano rispondenza in professioni già riconosciute e il cui esercizio deve essere riconosciuto su tutto il territorio nazionale.  Quale causa di individuazione di nuove professioni sanitarie si aggiunge, accanto al recepimento delle direttive comunitarie, all'iniziativa statale e regionale   in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Piano sanitario nazionale o nei Piani sanitari regionali, l'iniziativa delle associazioni professionali rappresentative delle nuove professionalità che devono chiedere  il riconoscimento al Ministero della salute. 
L'istituzione di nuove professioni sanitarie è, invece, effettuata, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 43/2006 e previo parere tecnico-scientifico del Consiglio superiore di sanità, mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni  ai sensi dell'art. 4 del D Lgs. 281/1997, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
Gli accordi istitutivi di nuove professioni sanitarie dovranno individuare:
- il titolo professionale;
- l'ambito di attività di ciascuna professione;
 - i criteri di valutazione dell'esperienza professionale;
 - i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti.
L'ordinamento didattico della formazione universitaria delle nuove professioni sanitarie così individuate è definito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità.
La definizione delle funzioni caratterizzanti le nuove professioni avviene evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse (comma 4 dell'art.6 L.n.3/2018)

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