Il settore sanitario, così come l'intera organizzazione dell'ordinamento pubblico, è stato modificato dalla legge costituzionale "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" (l.Cost. 18 ottobre 2001 n.3)
Limitandoci all'ambito sanitario si deve notare che l'art. 117 Cost. modificato dalla suddetta legge, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato "La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale"(punto m art.117 Cost).
Appartengono invece alla competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni le materie elencate nel secondo comma dell'art.117, tra queste assumono una particolare rilevanza per la sanità quelle relative alla tutela e alla sicurezza del lavoro, alle professioni e alla tutela della salute.
Infine il quarto comma dell'.117 Cost. stabilisce che le Regioni hanno competenza esclusiva, in via residuale, per tutto ciò che non è compreso nella legislazione esclusiva statale o nella legislazione concorrente tra Stato e Regioni.
E' opportuno precisare che l'art.117 così come modificato dalla legge costituzionale del 2001 n. 3 ha dato luogo ha numerosi contenziosi presso la Corte costituzionale per conflitto di attribuzioni tra Stato e Regioni. Per evitare tale problema è da augurarsi l'attribuzione di un ruolo preminente alla Conferenza Stato- Regioni, in tal modo si favorirebbe, infatti, l'accordo e la mediazione tra Stato e Rgioni.
Organi statali per la tutela della salute
Ministero della salute
La riorganizzazione del Ministero della salute si è avuta con il Decreto del presidente del consiglio dei ministri 11 febbraio 2014 , n. 59 "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute (14G00073) pubblicato nella G.U. Serie Generale , n. 82 del 08 aprile 2014)"
Con tale decreto è stato istituito un Segretariato generale e sono stati eliminati i dipartimenti della sanità pubblica e dell'innovazione; della programmazione e dell'ordinamento del Servizio sanitario Nazionale e della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute.
La nuova organizzazione trova corrispondenza nella necessità di ridurre gli organici e di razionalizzare le strutture per garantire il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa (cfr.Portale ministero della salute).
Per visualizzare organigramma cfr. Organigramma sul portale ministero della salute.
Consiglio superiore di sanità
Come già menzionato nelle lezioni precedenti è l'organo consultivo-tecnico del Ministero della salute ed è composto da trenta membri scelti dal Ministro della salute tra esperti nei vari settori della medicina e chirurgia e della sanità pubblica (membri non di diritto) e ventisei membri di diritto (Sono componenti di diritto del consiglio superiore di sanità i dirigenti generali preposti ai
dipartimenti e servizi del ministero della sanità, il direttore dell'agenzia per i servizi sanitari
regionali, il direttore dell'istituto superiore di sanità, il direttore dell'istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (cfr.decreto 27 febbraio 1997 n.76). I membri non di diritto durano in carica 3 anni a decorrere dalla data di insediamento (cfr. Consiglio superiore della sanità sul portale del ministero della salute).
Istituto superiore della sanità
Come precedentemente detto l'ISS è organo tecnico scientifico del SSN. si avvalgono della sua collaborazione il Ministero della Salute, le Regioni e, tramite quest' ultime, anche le Aziende sanitarie locali e le Aziende ospedaliere. E' un ente di diritto pubblico dotato di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile ed è regolamentato dal DPR 20 gennaio 2001, n.70
Art. 2 DPR 2001/70
" L'Istituto superiore della sanità svolge funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo, di consulenza, si documentazione e di formazione per quanto concerne la salute pubblica"
Art. 4 DPR 2001/70
Sono organi dell'ISS:
- Il presidente
- Il consiglio di amministrazione
- Il direttore generale
- Il comitato scientifico
- Il collegio dei revisori
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