Con il D.Lgs. 229 del 1999 le ASL hanno natura giuridica di enti strumentali della Regione ma perseguono i loro fini utilizzando strumenti tipici dell'imprenditore privato, come i contratti di fornitura di beni e servizi che vengono appaltati o contrattati direttamente secondo quanto previsto nell'atto aziendale.
Art. 3 D. Lgs. 229/1999
(Modificazioni all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)
(Modificazioni all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)
1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti:
"1. Le regioni, attraverso le unita' sanitarie locali, assicurano i livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, avvalendosi anche delle aziende di cui all'articolo 4.
1-bis. In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unita' sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalita' giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione e funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti con la legge regionale di cui all'articolo 2, comma 2-sexies (Regiione Sicilia L 14 aprile 2009 n.5). L'atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica.
1-ter. Le aziende di cui ai commi 1 e 1-bis informano la propria attivita' a criteri di efficacia, efficienza ed economicita' e sono tenute al rispetto del vincolo di bilancio, attraverso l'equilibrio di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie. Agiscono mediante atti di diritto privato. I contratti di fornitura di beni e servizi, il cui valore sia inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria in materia, sono appaltati o contrattati direttamente secondo le norme di diritto privato indicate nell'atto aziendale di cui al comma 1-bis.
Compiti ASL
Il compito primario delle AA SS LL è quello di assicurare i livelli essenziali di assistenza previsti dal piano sanitario nazionale.
Altri compiti sono:
- l'erogazione dei servizi e prestazioni contemplati dai livelli aggiuntivi di assistenza previsti dai comuni nei piani attuativi locali;
- l'erogazione delle prestazioni socio-sanitarie a elevata integrazione sanitaria;
- la gestione di attività e servizi socio-assistenziali su delega degli enti locali (gli oneri finanziari gravano sugli enti locali).
Organizzazione e funzionamento
L'organizzazione e il funzionamento sono disciplinati dall'atto aziendale di diritto privato (Atto aziendale ASP Messina) in conformità con i principi e i criteri previsti dalla normativa statale e dalle disposizioni regionali.
Sono organi dell'ASL:
- il direttore generale
- il collegio sindacale.
Direttore generale
Il direttore generale è nominato dalla Regione (per approfondire le procedure di nomina vedi libro di testo pagg115-116) ed è responsabile della gestione complessiva. I suoi compiti più importanti sono:
- L'adozione dell'atto aziendale
- La nomina dei responsabili delle strutture operative dell'azienda
- La gestione dell'azienda
- La rappresentanza dell'azienda.
Collegio sindacale
Il Collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri, di cui due designati dalla Regione, uno designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro della sanità e uno dalla Conferenza dei sindaci (art.3 ter d. lgs. 502/92).
I suoi compiti sono:
- La verifica dell'amministrazione dell'azienda sotto il profilo economico;
- La vigilanza sull'osservanza della legge;
- L'accertamento della regolare tenuta della contabilità e della conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili,
- Il controllo periodico mediante verifiche di cassa;
- La Relazione trimestrale alla regione, anche su richiesta di quest'ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità
- La relazione con cadenza almeno semestrale sull'andamento dell'attività dell'unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera rispettivamente alla conferenza dei sindaci o al sindaco del comune capoluogo della provincia dove è situata l'azienda.
All'interno dell'azienda sanitaria locale
operano, inoltre, il direttore sanitario, il direttore amministrativo, il
consiglio dei sanitari e il collegio di direzione.
Il
direttore sanitario, nominato dal direttore generale, dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico
sanitari e fornisce parere obbligatorio sugli atti
relativi alle materie di sua competenza.
Il
direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'unità sanitaria
locale. E' nominato dal Direttore generale e partecipa alla direzione generale dell'Azienda.
Il consiglio dei sanitari è organismo elettivo
dell'unità sanitaria locale con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed è
presieduto dal direttore sanitario. Il consiglio dei sanitari fornisce parere
obbligatorio al direttore generale per le attività tecnico-sanitarie, anche
sotto il profilo organizzativo, e per gli investimenti ad esse attinenti
Il collegio di direzione concorre alla formulazione dei programmi di formazione, delle soluzioni organizzative per l'attuazione dell'attività libero-professionale intramuraria e alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici. Al collegi di direzione partecipano il direttore sanitari e amministrativo,i direttori di distretto, di dipartimento e di presidio.
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